Il Piano di Transizione 5.0 è volto a premiare, attraverso il riconoscimento di incentivi, la digitalizzazione e il contenimento dei consumi da parte delle imprese.
I nuovi crediti di imposta saranno finanziati con 6,3 miliardi del RepowerEu, il capitolo sulla transizione energetica entrato nel Pnrr dopo il negoziato con la Commissione europea.
Il piano introduce un incentivo alla doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica) a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 per:
- l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali0: 3,78 miliardi di euro;
- l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili ad esclusione delle biomasse: 1,8 miliardi di euro;
- la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: 630 milioni di euro
Obiettivi
Gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 sono:
- Incrementare l’efficienza energetica e promuovere l’adozione dell’autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese, con l’obiettivo di conseguire un risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026.
- Sostenere la digitalizzazione delle imprese, attraverso l’adozione di tecnologie innovative, come la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la stampa 3D e il cloud computing.
- Promuovere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.
La transizione 5.0 rappresenta, perciò, quello che si potrebbe definire un nuovo paradigma che integra l’automazione avanzata, la collaborazione uomo-macchina e la sostenibilità.
Secondo la visione dell’Unione europea, la transizione 5.0 è in grado di apportare benefici alle imprese, ai lavoratori e alla società ed è caratterizzata da essere “umanocentrica”, sostenibile e resiliente.
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
ATTIVITA’ FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
- beni strumentali materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia;
- formazione
I beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall´investimento.
Le aliquote
La tabella che segue riporta le aliquote di base del credito d’imposta, in base alla dimensione dell’investimento, laddove consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
TRANSIZIONE 5.0 | RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | ||
DIMENSIONI INVESTIMENTO | Unità produttiva:
dal 3% al 6% Processo: dal 5% al 10% |
Unità produttiva:
dal 6% al 10% Processo: dal 10% al 15% |
Unità produttiva:
almeno il 10% Processo: almeno il 15% |
Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Requisiti per accedere al Credito d’imposta
Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare una comunicazione per la prenotazione dell’incentivo, e comunicazioni periodiche sullo stato di avanzamento al GSE.
Occorrerà, dunque:
- una certificazione ex ante
- una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- una certificazione ex post
- una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.
l progetto di investimento dovrà essere certificato da un valutatore indipendente a cui spetterà attestare, ex ante, il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia. Poi, ex post, servirà una certificazione sulla effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto progettato.
- Per accedere al credito d’imposta è necessario che gli investimenti siano realizzati entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, i beni strumentali devono essere nuovi e acquistati da fornitori stabiliti in Italia.
- L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.
- Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall´Agenzia delle entrate.
- La fruizione dell’incentivo non è automatica, ma il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
- Il credito d’imposta concesso sarà disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.
COMUNICAZIONI AL GSE
Con la bozza del decreto dei Ministri delle imprese e dell’economia, al vaglio del MEF, sono definite le modalità di comunicazione al GSE:
1° comunicazione: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del bonus prenotato, occorrerà comunicare l’accettazione dell’’ordine da parte del fornitore con pagamento dell’acconto del 20%del costo dell’investimento
2° comunicazione: entro il 31 dicembre 2024 da cui risulti il pagamento dell’acconto del 50%dell’investimento nel caso in cui questo venga concluso entro il 30 aprile 2025
3° comunicazione: comunicazione del completamento degli investimenti e, comunque, entro il 28/02/2026, da cui risulti l’ammontare degli investimenti e l’importo del credito d’imposta
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.
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