E’ stato pubblicato il nuovo Patent Box che rientra tra le misure introdotte con la legge di bilancio 2022 per favorire la competitività del sistema produttivo, qui trovi tutte le nuove info :
Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45).
AMBITO SOGGETTIVO
Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.
Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).
Modalità
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
Le agevolazioni
Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni.
Le Procedure
Si può accedere all’agevolazione secondo due procedure:
- Tramite un accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (c.d. ruling) disciplinante i metodi e i criteri di calcolo dell’agevolazione;
- Tramite l’autoliquidazione, previa disposizione di idonea documentazione.
Nel dettaglio….
Per accedere al regime di tassazione agevolata, occorre esercitare un’opzione, che deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione dura cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione andava comunicata all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche, utilizzando appositi modello e software.
A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce.
I titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente il bene immateriale devono attivare una procedura di accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria per definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile (“ruling obbligatorio” – provvedimento del 1° dicembre 2015 – pdf).
In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, chi intende beneficiare dell’agevolazione può attivare la procedura se l’utilizzo è realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (“ruling facoltativo”).
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 – “decreto crescita”), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate – pdf.
Sul punto Circolare n. 28 del 29.10.2020 “Oggetto: Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box – Articolo 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, protocollo n. 2019/658445”
Benefici
A seguito dell’opzione per il regime di patent box, una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per il 50% del relativo ammontare.
Nel dettaglio, va operata, ai fini Irpef/Ires e Irap, una variazione in diminuzione, per la cui determinazione occorre:
- individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale
- calcolare il “nexus ratio”, dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i costi complessivi afferenti il bene
- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. Questa, dunque, non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare (la percentuale di esclusione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015, era fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%).
Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
LINK UTILI
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/patent-box/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
NORMATIVA
– Decreto del 30 luglio 2015
– Decreto 28 novembre 2017 – Revisione Patent Box emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015).
– Ulteriori disposizioni in materia sono previste all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.