Aumenta la percentuale del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, conosciuto come bonus sanificazione e dpi, che può già essere utilizzato in F24 con il codice tributo “6917” da parte di chi ha fatto regolare domanda entro la scadenza del 7 settembre.
Il credito è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, oltre che per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata l’attivita’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivita’;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il Decreto Legge n. 104 del 2020 prevedeva inizialmente un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese ammissibili sostenute. Successivamente, con provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, l’Agenzia delle Entrate determinava la misura percetuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione l’acquisto dei dispositivi di protezione al 15,6423%. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Con la Legge di conversione n. 126 del 13/10/2020 le risorse per finanziare la misura agevolativa sono state incrementate con un ammontare pari a 403 milioni di euro che si vanno a sommare ai 200 milioni di euro inizialmente previsti. Conseguentemente la percentuale del bonus spettante risulta incrementata passando dal 15,6423% al 28%.
L’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Chi ha già usato in tutto o in parte il credito spettante (pari al 15,64% circa) può ora usare la parte restante fino a raggiungere la percentuale del 28,3%.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta
- oppure in compensazione tramite modello F24.
Se si compensa, l’ F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato, mentre se l‘importo compensato è superiore all’ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 è scartato.
Si ricorda che, in luogo dell’utilizzo del credito d’imposta i beneficiari, fino al 31 dicembre 2021 possono, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. Ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.