La Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, commisurato al loro costo di acquisizione.
La misura si pone l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ambito applicativo soggettivo
Possono ottenere le agevolazioni tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Ambito applicativo oggettivo
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), non più subordinati all’acquisizione di un bene materiale 4.0, nonché gli investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A della citata legge.
Intensità delle agevolazioni
Il credito d’imposta è riconosciuto:
Per i beni materiali di cui alla lettera A, nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per i beni immateriali di cui alla lettera B, nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per i beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi nella lettera A, nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Modalità di fruizione
Il godimento del credito d’imposta beni strumentali, in modo similare alla disciplina previgente, è caratterizzato:
- da un momento di fruizione che scatta l’anno successivo rispettivamente all’entrata in funzione del bene per investimenti “ordinari” o all’interconnessione per beni 4.0;
- da un periodo di fruizione pluriennale, di durata pari a 5 anni ridotti a 3 per beni immateriali 4.0.
E’ consentita la fruizione anticipata del credito d’imposta per beni materiali 4.0 in misura ridotta del 6% a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione del bene, in caso di interconnessione posticipata negli anni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per beni immateriali 4.0) e non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito.
Ambito applicativo temporale
Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali:
- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
oppure
- prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021.
Credito d’imposta non imponibile e cumulabile.
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali è in generale cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi:
- a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
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