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27 Marzo 2018

Bonus formazione 4.0: credito di imposta alle aziende che investono in formazione tecnologica.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto,  con i commi da 46 a 56 dell’art. 1,  un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie Industria  4.0 nel 2018.
Gli ambiti di formazione possono riguardare vendite e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

Si tratta di un’agevolazione che spetta a tutte le imprese che nel 2018 realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, cercando così di cogliere tutte le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Destinatari del beneficio sono tutte le imprese, indipendentemente da natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensioni, regime contabile adottato e modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Non essendo specificamente indicato nella legge, possono avvalersi dell’agevolazione anche le imprese di nuova costituzione, ma non possono avvalersene i professionisti.

L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito di imposta per un valore pari al 40% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili (quindi se per es. il dipendente che segue il corso costa all’impresa mille euro, questa si vedrà riconosciuto un credito di imposta di 400 euro), fino ad un massimo di 300 mila euro.

Ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2017.

Sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Non potranno essere finanziati corsi di formazione ordinaria o periodica, ma solo corsi inerenti la formazione in ambito 4.0 e, come viene indicato nella Legge di Bilancio relativi al Piano Nazionale di Impresa 4.0:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

e devono riguardare i seguenti ambiti:

  • “Vendita e marketing” (formazione relativa ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato);
  • Informatica e tecniche (formazione relativa ad analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi, software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, software oggetto dell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017);
  • Tecnologie di produzione (formazione relativa ad robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, tecnologie di elaborazione dati, biotecnologie, agricoltura di precisione, confezione di calzature, produzione di capi di abbigliamento, tecnologie edili ed ingegneristiche, ecc..).

Tutti i costi sostenuti devono essere certificati, tranne per le imprese con bilancio revisionato.

Per le altre imprese i costi devono essere certificati o dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5 mila euro.

I dettagli relativi al modus operandi di questa agevolazione (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli, cause di decadenza dal beneficio) non sono ancora resi noti e dovranno essere stabilite con un apposito decreto ministeriale, che dovrà essere adottato entro fine marzo/primi aprile 2018, più precisamente, 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, avvenuta il 1° gennaio 2018.

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